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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. 67

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. (18G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2018
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  28-6-2018

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;
Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali e, in particolare, il comma 5 che rinvia l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante regolamento in materia di criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 16, del citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, che istituisce un Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2017, n. 207, recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 252, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - 13 dicembre 2017, n. 50;
Ritenuto necessario integrare la disciplina relativa all'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;
Considerato necessario modificare, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2017, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, eliminando la disciplina concernente le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 gennaio 2018;
Acquisito il parere della 5ª commissione parlamentare del Senato della Repubblica, espresso in data 17 gennaio 2018;
Considerato che la V commissione parlamentare della Camera dei deputati non ha espresso il parere nel termine prescritto;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) nel preambolo, all'ottavo «Visto», sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
c) nel preambolo, dopo le parole: «Ravvisata l'opportunità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012» sono soppresse le seguenti: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato»;
d) all'articolo 2, il comma 16 è abrogato;
e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali).
- 1. È istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
3. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composto dai seguenti componenti effettivi:
a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la stessa procedura è nominato un componente supplente per ciascuna delle categorie indicate nel comma 3.
5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.
6. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.
7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
8. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.
9. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.
10. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.
11. Alle riunioni possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei componenti titolari ed esperti esterni espressamente invitati.
12. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.
13. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.
16. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13.
17. L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni in esso rappresentate i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.
18. L'Osservatorio richiede ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.
19. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:
a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-l rispetto ad anno n);
d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;
e) tempi medi di realizzazione delle opere.
20. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.
21. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 19, completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
22. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:
a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.»;
f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
NOTE
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12.
- Si riporta l'art. 81, sesto comma, della Costituzione:
«Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.».
- Si riporta l'art. 9 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
- Si riporta l'art. 10 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243:
«Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali). - 1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.».
- La legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali), il cui titolo è modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2017, n. 59.
- Si riporta l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Intese regionali). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.
9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.
11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento.
12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento.
13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile.
16. (abrogato).».

Note all'art. 1:
- Per le modifiche apportate dal presente decreto al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, si veda nelle note alle premesse.