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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1970, n. 1421

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico", con sede in Premilcuore.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-4-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Forlì, in data 30 giugno 1939, con il quale l'ospedale "Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico" di Premilcuore, è stato classificato infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Forlì in data 8 settembre 1970, con il quale si attesta che l'infermeria "Ricci ing.
Lorenzo e figlio Domenico" di Premilcuore, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 8 febbraio 1920, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria "Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico", con sede in Premilcuore (Forli), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Premilcuore;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 febbraio 1920 e modificato con regio decreto 12 agosto 1937.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1970

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 91. - CARUSO