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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1918, n. 1852

Che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica. (018U1852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1966)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1919

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il regolamento generale approvato con il Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Udito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con i ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 734, è approvato l'annesso regolamento generale degl'Istituti di Belle arti, di musica e d'arte drammatica, visto, d'odine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - BERENINI - MEDA - NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.