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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1447

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-7-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino approvato con regio, decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 53 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alle scuole di perfezionamento e di specializzazione, annesse alle facoltà di magistero.
Art. 54. - Alla facoltà di magistero sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento e specializzazione:
1) scuola di perfezionamento in filosofia;
2) scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere (francese e inglese);
3) scuola di perfezionamento in storia.

NORME GENERALI

Art. 55. - Ogni scuola è retta da un direttore - scelto fra i professori di ruolo delle corrispondenti materie fondamentali, nominato dal rettore su designazione della facoltà - e da un consiglio composto dai professori ufficiali delle materie ivi insegnate.
Art. 56. - Le iscrizioni al perfezionamento nelle varie scuole e nelle singole materie previste dal presente statuto sono subordinate all'effettivo funzionamento delle scuole stesse.
Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono notificare alla segreteria la materia prescelta come centrale, dopo presi i necessari contatti con il professore della materia e ottenuto il benestare suo e del direttore della scuola.
Art. 57. - I perfezionandi sono tenuti anzitutto alla frequenza regolare, nella misura stabilita da ciascun direttore di corso e alla partecipazione attiva alle conferenze-colloquio del titolare della materia prescelta come centrale ed a partecipare assiduamente alla vita dell'istituto. Inoltre essi devono frequentare i corsi, le esercitazioni e le altre attività organizzate dalla scuola e sostenere le eventuali prove scritte, orali e pratiche se e come verranno prescritte e consigliate dall'ordine annuale degli studi delle singole scuole.
L'argomento per la tesi di diploma e la scelta delle materie integrative devono essere concordati con il professore della materia con cui si intende compiere il perfezionamento e approvati dal direttore della scuola.
Art. 58. - Per ottenere il diploma di perfezionamento, salvo diverse speciali indicazioni, gli studenti devono presentare e discutere una memoria originale scritta, frutto degli studi compiuti durante il corso di perfezionamento e dimostrare la conoscenza di almeno due lingue straniere moderne.
Sul diploma, oltre la scuola che lo rilascia, sarà indicata la materia particolare, scelta come centrale nella quale è stato conseguito il perfezionamento.
Art. 59. - La commissione per gli esami di profitto (o esami speciali) è presieduta dal professore ufficiale della materia, assistito da un professore ufficiale di materia affine o da un libero docente o assistente o cultore della materia.
La nomina delle commissioni per gli esami di profitto (o speciali), è di competenza del direttore di ogni singola scuola, udito il parere del preside della facoltà.
Art. 60. - La commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri scelti fra i professori ufficiali di materie insegnate nella scuola frequentata dal candidato, tra i professori ufficiali di materie insegnate in scuole affini, tra i liberi docenti e i cultori di dette materie. Essa è presieduta dal preside di facoltà.
La nomina della commissione per gli esami di diploma è di competenza del preside della facoltà.
Art. 61. - Le tasse di immatricolazione, iscrizione, esami e diploma, sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli iscritti sono inoltre tenuti al pagamento dei contributi unificati di esercitazioni e biblioteca nella misura di L. 30.000 annue, tali contributi possono essere annualmente variati su proposta del consiglio della scuola e approvazione del consiglio della facoltà di magistero e del consiglio di amministrazione.

NORME PARTICOLARI PER LE SINGOLE SCUOLE

Scuola di perfezionamento in filosofia

Art. 62. - La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione scientifica sia il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue perciò in due corsi:
a) un corso biennale per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle materie filosofiche negli istituti medi superiori;
b) un corso triennale per la formazione di studiosi specialisti nelle discipline filosofiche.
Sono titoli di ammissione alla scuola le seguenti lauree: in filosofia, in pedagogia, in sociologia, in lettere, in materie letterarie, in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in scienze matematiche fisiche e naturali, in architettura.
Possono essere ammessi anche perfezionandi muniti di titoli di studio stranieri, purché riconosciuti dallo Stato italiano come equipollenti alle lauree sopraindicate.
Art. 63. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono distinti in fondamentali ed integrativi e sono ripartiti come segue negli anni di corso:

1° Anno:
Filosofia 1°;
Filosofia della religione;
Logica;
Psicologia 1°;
Storia della filosofia 1°;
Storia della filosofia antica.

2° Anno:
Filosofia 2°;
Filosofia della religione;
Logica;
Pedagogia;
Psicologia 2°;
Storia della filosofia 2°;
Storia della filosofia antica.

3° Anno:
Filosofia 3°;
Filosofia della religione;
Pedagogia;
Storia della filosofia 3°;
Storia della filosofia antica.

Materie integrative:
Antropologia culturale;
Diritto costituzionale;
Economia politica;
Filosofia del diritto;
Filosofia del linguaggio;
Matematica;
Psicologia sociale;
Sociologia;
Storia delle dottrine politiche;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia economica.

Art. 64. - Per ogni anno di corso lo studente è tenuto a frequentare gli insegnamenti e a superare gli esami di quattro materie diverse, almeno tre delle quali fondamentali.
Il diploma di perfezionamento verrà rilasciato dopo che il candidato abbia superato gli esami sopra indicati e discusso una dissertazione scritta attinente ad una delle materie fondamentali da lui frequentate per almeno due anni e della quale ha superato gli esami.

Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne
Art. 65. - La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione scientifica e il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue perciò in due corsi: il primo triennale, per la formazione di studiosi specialisti nelle letterature o nelle filosofie moderne; il secondo, biennale, per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle lingue e letterature straniere nei vari tipi di istituti medi e superiori.
Sono ammessi alla scuola i laureati in lingue e letterature straniere nonché i laureati in lettere e materie letterarie o titoli equipollenti che abbiano svolto una tesi in letteratura o filologia straniera moderna.
Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e sostenere gli esami prescritti per ogni area di specializzazione. Gli esami della lingua e letteratura straniera in cui intendono specializzarsi (con esercitazioni di metodologia didattica e di storia della civilta) prevedono, alla fine di ogni anno di corso le seguenti prove scritte:
un dettato;
una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta;
una composizione di argomento letterario.
Le materie di insegnamento sono così suddivise:
Lingua e letteratura francese:

1° Anno:
Francese 1°;
Filologia romanza 1°;
Linguistica generale 1°;
Pedagogia 1°;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia moderna.

2° Anno:
Francese 2°;
Filologia romanza 2°;
Glottodidattica;
Pedagogia 2°;
Psicolinguistica;
Seconda lingua 1°;
Materia a scelta.

3° Anno:
Francese 3°;
Seconda lingua 2°;
Materia a scelta.

Lingua e letteratura inglese:

1° Anno:
Inglese 1°;
Letteratura anglo-americana 1°;
Filologia germanica 1°;
Linguistica;
Pedagogia 1°;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva.

2° Anno:
Inglese 2°;
Letteratura anglo-americana 2°;
Filologia germanica 2°;
Glottodidattica;
Pedagogia 2°;
Psicolinguistica;
Seconda lingua 1°.

3° Anno:
Inglese 3°;
Seconda lingua 2°;
Materia a scelta.

Scuola di perfezionamento in storia

Art. 66. - La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione scientifica sia il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue, perciò, in due corsi:
a) un corso triennale per la formazione di studiosi specialisti nelle discipline storiche;
b) un corso biennale per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle materie storiche negli istituti medi superiori.
Sono titoli di ammissione alla scuola le seguenti lauree: in filosofia, in pedagogia, in lettere, in materie letterarie, in giurisprudenza, in scienze politiche, in sociologia, in medicina e chirurgia, in ingegneria in scienze matematiche fisiche e naturali, in architettura.
Possono essere ammessi alle singole scuole anche perfezionandi muniti di titoli di studio stranieri, purché riconosciuti dallo Stato italiano come equipollenti alle lauree sopraindicate.
Art. 67. - Le materie costitutive della scuola sono distinte in fondamentali e integrative, così ripartite nei vari anni dei due tipi di corsi:

CORSO TRIENNALE

1° Anno:

Materie fondamentali:
Metodologia della ricerca;
Storia greco-romana;
Storia medioevale (I);
Storia moderna (I);
Storia contemporanea (I);
Pedagogia I;
Psicologia.

Materie integrative:
Paleografia;
Antropologia culturale;
Geografia politica.

2° Anno:

Materie fondamentali:
Storia medievale (II);
Storia moderna (II);
Storia contemporanea (II);
Storia economica;
Pedagogia II;
Psicologia dell'età evolutiva;
Didattica della storia.

Materie integrative:
Storia delle religioni;
Storia delle dottrine politiche;
Storia del diritto italiano;
Storia delle dottrine economiche.

3° Anno:

Materie fondamentali:
Storia medievale (III);
Storia moderna (III);
Storia contemporanea (III);
Storia d'Italia dopo l'unità;
Storia dei Paesi afro-asiatici.

Materie integrative:
Storia dei partiti politici;
Storia del Risorgimento;
Storia della scienza e della tecnica;
Sociologia dei partiti.

CORSO BIENNALE

1° Anno:

Materie fondamentali:
Metodologia della ricerca;
Pedagogia I;
Psicologia;
Storia contemporanea (I);
Storia economica;
Storia greco-romana;
Storia medievale (I);
Storia moderna (I);
Storia d'Italia dopo l'unità;
Storia dei Paesi afro-asiatici.

Materie integrative:
Antropologia culturale;
Geografia politica;
Storia del diritto italiano;
Storia delle dottrine economiche.

2° Anno:

Materie fondamentali:

Pedagogia II;
Psicologia dell'età evolutiva;
Didattica della storia;
Storia contemporanea (II);
Storia medievale (II);
Storia moderna (II).

Materie integrative:
Paleografia;
Storia delle dottrine politiche;
Sociologia dei partiti;
Storia dei partiti politici;
Storia delle religioni;
Storia del Risorgimento;
Storia della scienza e della tecnica.

Art. 68. - Per ogni anno di corso lo studente è tenuto a frequentare gli insegnamenti e a superare gli esami di quattro materie diverse, almeno tre delle quali fondamentali.
Il diploma di perfezionamento verrà rilasciato dopo che il candidato abbia superato gli esami sopra indicati e discusso una dissertazione scritta attinente ad una delle materie fondamentali da lui frequentate per almeno due anni e della quale ha superato gli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972

Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 114. - VALENTINI