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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. 1372

Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1983)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  11-4-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 1513, concernenti la disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Lavoro ordinario
1. - La durata settimanale del lavoro ordinario è regolata come segue:

a) per il personale direttivo e degli uffici restano confermate le norme in vigore. In ogni caso la durata del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita per il personale dell'esercizio;
b) per il personale dell'esercizio la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative. La distribuzione su sei giornate lavorative può essere attuata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il limite delle 40 ore può essere superato per il personale utilizzato a turni rotativi ferma restando la media di 40 ore in un periodo di quattro settimane. Con disposizione del direttore generale, la durata settimanale del lavoro ordinario può, in situazioni eccezionali, essere ridotta per comprovate particolari e gravose condizioni di lavoro o di ambiente.
((
c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative
))
((1))
2. - Si computa come durata del lavoro il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda senza facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro.
3. - Non si computano come lavoro:
a) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 5 e le ore 24 di durata pari o superiore ad un'ora; tali interruzioni, incluse quelle per refezione di cui al successivo punto d), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Non sono ammesse due interruzioni quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di oltre un chilometro dal posto di lavoro;
b) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a tre ore, quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di non oltre un chilometro dal posto di lavoro;
c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza dia titolo all'indennità di missione, e ritornare;
d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi. Queste interruzioni debbono avere durata non inferiore ad un'ora, riducibile a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 marzo 18974, n.77, ha disposto (con l'art.6, comma 2) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1973.