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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1187

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-6-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
storia della filosofia del Rinascimento;
filosofia della politica;
etnologia;
sociologia;
psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
pedagogia sperimentale;
grammatica italiana;
storia e critica del cinema;
linguistica romanza;
letteratura italiana del Rinascimento;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
topografia dell'Italia antica;
iconografia e iconologia.
Art. 50 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
storia della filosofia del Rinascimento;
fondamenti della matematica;
fondamenti della fisica;
filosofia della politica;
etnologia;
sociologia;
psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
pedagogia sperimentale;
storia e critica del cinema;
linguistica romanza;
letteratura italiana del Rinascimento;
iconografia e iconologia.
Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
storia e critica del cinema;
linguistica romanza;
letteratura italiana del Rinascimento;
iconografia e iconologia;
lingua e letteratura serbocroata;
lingua e letteratura ucraina.
Art. 73 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:
Indirizzo organicobiologico:
chimica dei composti eterociclici;
stereochimica organica;
impianti industriali chimici;
chimica dei composti elementorganici.
Indirizzo inorganico chimico-fisico:
impianti industriali chimici;
chimica dei composti elementorganici.
L'art. 74 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, esercitazioni di matematica, chimica generale.
ed inorganica, chimica organica, chimica fisica, esercitazioni di chimica fisica, fisica, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso".
Art. 76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
fisica atomica e molecolare;
fisica dello stato solido;
elettronica quantistica;
filosofia della scienza;
teoria dei campi.
Nello stesso elenco sono soppressi gli insegnamenti di:
geodesia elettronica;
meccanica analitica.
L'art. 78, relativo al corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che dopo l'insegnamento "5) calcoli numerici e grafici" sono soppressi i primi due commi.
Inoltre, dopo l'insegnamento complementare "12) analisi numerica (2)" sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
13) calcolo delle variazioni;
14) equazioni differenziali;
15) processi stocastici;
16) teoria dei gruppi;
17) teoria matematica dei controlli;
18) algebra commutativa;
19) analisi complessa;
20) matematica combinatoria.
Dopo l'insegnamento "9) analisi numerica (1)" per l'indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
10) equazioni differenziali;
11) linguaggi programmativi;
12) processi stocastici;
13) teoria matematica dei controlli;
14) calcolo delle variazioni;
15) biomatematica.
Dopo l'insegnamento "8) struttura della materia" viene soppresso il primo comma.
Inoltre, nello stesso articolo, è soppressa la frase "Nel terzo anno lo studente deve seguire almeno quattro corsi".
L'art. 79 è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso.
Inoltre al terzo comma è aggiunta la seguente frase:
"Eventuali deroghe potranno essere prese in considerazione in base alla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969".
Art. 80 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
algologia;
micologia.
Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
biofisica;
citogenetica;
immunologia;
virologia.
Art. 84 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
analisi mineralogica;
minerogenesi;
geochimica applicata;
geofisica applicata.
Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di fotogeologia e rilevamento geologico è soppresso sostituito dai seguenti:
fotogeologia;

rilevamento

geologico. Art. 89 - il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "I candidati per l'esame di laurea in scienze geologiche che devono sostenere una prova di cultura".

Art. 1

Art. 113 - all'elenco degli insegnamenti complementare del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
patologia generale;
farmacognosia;
chemioterapia;
tossicologia;
stechiometria.
L'art. 124 è soppresso e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale o compilativa".
Art. 127 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
farmacognosia;
chemioterapia;
tossicologia;
chimica dei composti eterociclici.
Art. 151 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
tecnica vivaistica (sem.);
sottoprodotti delle industrie agrarie alimentari;
industrie agrarie tropicali e sub-tropicali;
prodotti chimici in agricoltura;
istituzioni di diritto privato;
storia dell'agricoltura e del movimento contadino.
L'art. 157 è soppresso e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella dissertazione orale di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto dal candidato ed approvato dal professore delle materie alle quali la dissertazione si riferisce.
La domanda per l'ammissione agli esami di laurea deve essere presentata almeno un mese prima della data fissata per gli esami stessi.
All'atto della presentazione delle domande deve essere depositata nella segreteria della facoltà la dissertazione scritta in tre esemplari dattilografati".
Dopo l'art. 330, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole dirette a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia e di ortottisti e assistenti di oftalmologia presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia

Art. 331. - È istituita presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Firenze ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola di preparazione per citotecnici, che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della diagnostica precoce per tumori.
La scuola ha indirizzo teorico-pratico e la durata del corso degli studi è di due anni.
Il titolo di ammissione deve essere il diploma di scuola media unica, ovvero il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo.
Le tasse e contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare sono:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 contributo di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000 libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
Alla frequenza della scuola per tecnici di colpocitologia si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa.
L'esame di ammissione e la valutazione dei titoli ha luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, e proposto dal direttore della scuola.
Il numero massimo dei partecipanti è di 20 per anno di corso.
Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Firenze o, su proposta di quest'ultimo, un altro docente della facoltà di medicina e chirurgia di Firenze, nominato dalla facoltà stessa.
La scuola per il funzionamento si avvale della collaborazione dell'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Firenze.
Gli insegnanti della scuola devono essere proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.
Essi sono scelti fra i docenti della facoltà di medicina e chirurgia e di altre facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza, anche al di fuori dell'ambito universitario.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
citologia generale;
nozioni di anatomia ed istologia normale dell'apparato genitale femminile;
nozioni di fisiologia dell'apparato genitale femminile;
nozioni di anatomia ed istologia patologica dell'apparato genitale femminile;
nozioni di endocrinologia ginecologica;
nozioni di microscopia;
tecnica citologica;
nozioni di microbiologia (batteriologia, parassitologia, virologia) applicate alla ginecologia;
fisiocitologia ginecologica;
colposcopia (I).
2° Anno:
tecnica istologica;
nozioni di istopatologia del collo dell'utero;
nozioni di istopatologia endometriale;
nozioni di citopatologia ginecologica;
colposcopia (II);
citochimica;
medicina sociale ed educazione sanitaria;
nozioni di isto e citopatologia mammaria;
tecniche di diagnosi precoce del carcinoma mammario;
citopatologia peritoneale;
urocitogramma in ginecologia;
cito, isto e colpo-fotografia.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni delle singole materie e devono seguire un tirocinio pratico nel laboratorio di citologia e nell'ambulatorio di colposcopia della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università per l'intera durata del corso.
I programmi di insegnamento e gli orari sono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.
La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività teorica e pratica è svolta dal direttore della scuola in collaborazione con gli insegnanti.
Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.
Per essere ammessi a frequentare gli insegnamenti delle materie del secondo anno gli iscritti devono avere sostenuto con esito favorevole gli esami delle singole materie del primo anno. Gli esami si terranno nel mese di giugno e come secondo appello nel mese di settembre.
Le commissioni per gli esami sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.
Le commissioni sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, l'insegnante della materia in esame e un altro docente della scuola.
Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti.
L'esame di diploma consiste in una prova orale sui temi trattati durante il corso ed in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice.
L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione composta di cinque membri: quattro membri scelti fra i docenti della scuola, nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, un membro nella persona del medico provinciale, in rappresentanza della regione.
Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola.
Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di tecnico di colpocitologia.
Scuola diretta a fini speciali per ortottisti e assistenti di
oftalmologia
Art. 332. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa facoltà.
Art. 333. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre o post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.
Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).
Art. 334. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale B in una prova per la conoscenza della lingua straniera.
È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
Art. 335. - Le attività didattiche della scuola sono coordinate dal direttore, su proposta del consiglio direttivo della scuola, composto da tutti i docenti incaricati di un insegnamento della scuola stessa e presieduto dal direttore.
Art. 336. - Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di 24. Il consiglio direttivo determinerà anno per anno il numero degli allievi da ammettere al primo anno.
Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione: gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
Art. 337. - Il direttore della scuola è nominato dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo della scuola e dura in carica tre anni. I docenti della scuola sono nominati dallo stesso consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.
Art. 338. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.
Art. 339. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni, pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.
2° Anno:
1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.
3° Anno:
1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia; retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motorio nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.
Art. 340. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 341. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.
Art. 342. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.
Art. 343. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 344. - Gli esami di profitto e di diploma vengono sostenuti in due sessioni, la prima estiva, che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.
Art. 345. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: dal direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
Art. 346. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 sopratassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso . . . L. 15.000 contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000

Art. 347. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento dei contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.
Art. 348. - Per la retribuzione dei docenti si provvederà secondo quanto previsto per le scuole di specializzazione dell'Università di Firenze.
Art. 349. - Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1978

Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 275