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LEGGE 8 novembre 1995, n. 470

Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/11/1995
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-11-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".
2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"3. Sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:
a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".