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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1969, n. 1345

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Ospedale Campana", con sede in Seravezza.

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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  16-8-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visti i verbali in data 10 dicembre 1968 e 30 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e lo inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, dai quali risulta che la commissione medesima si è dichiarata incompetente ad assolvere i compiti previsti dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, avendo constatato inequivocabilmente che l'ospedale Campana ed il conservatorio, pur raggruppati sotto il titolo di pio istituto Campana, sono enti separati, con diversa personalità giuridica;
Visto il decreto del medico provinciale di Lucca in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Campana" di Seravezza è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 15 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato "Ospedale Campana", con sede in Seravezza (Lucca), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Lucca;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Seravezza;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1962, registro n. 35 Interno, foglio n. 249, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1963, registro n. 30 Interno, foglio n. 83 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 34 Interno, foglio n. 14.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 189. - IZZI