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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n. 437

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-12-1999
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  10-12-1999

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per carta di identità elettronica, il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico;
b) per documento d'identità elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento analogo alla carta d'identità elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di età;
c) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
d) per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;
e) per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;
f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo, funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta di identità;
g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 10, dell'art. 2, della legge n. 127/1997 vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, è il seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il testo degli articoli 3 e 4 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 3. - Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali".
"Art. 4. - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza".
- Il testo degli articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 7. - I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.
La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza".
"Art. 288. - La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.
Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale".
"Art. 289. - La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle cartevalori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso.
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti.
Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità del podestà.
La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.
Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.
È vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.
L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa".
"Art. 290. - Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.
Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.
Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno.
Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione".
"Art. 292. - Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario"
"Art. 293. - Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.
Si considerano equipollenti alla carta di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato".
"Art. 294. - La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".