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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2013)
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vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • Nuove disposizioni sulla separazione dei processi
    e in materia di custodia cautelare
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Norme per la celebrazione dei processi
    per reati di particolare gravità
  • 6
  • Intrepretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del
    codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio
    abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo.
  • 7
  • 7 bis
  • 8
  • Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
    preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
    all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
  • 9
  • Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura
    penale e dell'ordinamento penitenziario
  • 10
  • 11
  • Proroga e modifica delle disposizioni in materia di applicazione
    dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e di
    videoconferenze.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di
    controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti
    domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Norme sull'ord1namento giudiziario e sul personale ammin1strativo
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 24 bis
  • 24 ter
  • Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  21-1-2001
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui iter parlamentare peraltro non si è ancora concluso;
Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;
Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla modifica dell'arti-colo 656 del codice di procedura penale, così come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui iter parlamentare non si è ancora esaurito;
Ritenuto che è imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, così come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, è stabilita al 31 dicembre 2000;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla modifica di alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione"
))
2.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 ))
.
3.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 ))
.
((
4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine).
- 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice".
))
5. Dopo l'articolo 132
(( delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ))
, è aggiunto il seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".