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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1413

Approvazione del piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore generale di Roma e della variante al piano particolareggiato n. 120 già approvato con decreto Presidenziale 23 febbraio 1952.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-3-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 12 novembre 1956, con la quale il comune di Roma, in base a delibera consiliare n. 964 del 4 aprile 1956, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 151 di esecuzione della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima, il perimetro del piano particolareggiato n. 120 e l'approvazione della variante al piano particolareggiato n. 120 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti osservazioni: (1) sorelle Cappelli; (2) Istituto Romano di Beni Stabili; (3) Purfina italiana Società per azioni; (4) sorelle Cappelli;
Ritenuto che fuori termine è stata presentata una opposizione dalla Società edilizia Vigna Clara (5);
Ritenuto che il progetto presentato prevede, essenzialmente, la destinazione a palazzine per i quattro isolati edificabili, la creazione di una zona di rispetto sul fondo valle, in corrispondenza della sede del viale di Circonvallazione, l'allargamento a m. 52 della sezione di via Flaminia, l'avanzamento del fronte, sulla via Flaminia, della zona destinata a palazzine e l'ampliamento della zona a parco pubblico in corrispondenza, della zona vincolata a sede ferroviaria;
Considerato che le previsioni di progetto appaiono di massima ben studiate ed atte ad assicurare una organica sistemazione della zona, per cui si ravvisano meritevoli di approvazione;
Considerato, peraltro, che non appare ammissibile la formazione della zona di rispetto, in corrispondenza del viale di Circonvallazione, in quanto la zona stessa non trova rispondenza nel piano di massima, onde se ne ravvisa necessario lo stralcio dell'approvazione del presente piano, secondo il perimetro riportato con segno azzurro nella planimetria in iscala 1: 5000;
Considerato, inoltre, che appare opportuno prescrivere che la sistemazione della confluenza delle vie Cassia e Flaminia venga realizzata secondo la soluzione studiata dall'Ufficio speciale per il nuovo piano regolatore di Roma e riportata nella unita planimetria in iscala 1: 1000;
Considerato che il progetto di piano particolareggiato, a seguito del prescritto stralcio della zona di rispetto, risulta del tutto conforme alle direttive del piano di massima;
Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quelle a firma sorelle Cappelli (1) e (4) non danno luogo a provvedere per quanto riguarda la richiesta abolizione della zona di rispetto dato che la zona stessa viene stralciata dall'approvazione, mentre vanno respinte per il resto, in quanto il limite del piano regolatore può essere variato solo per legge e la larghezza proposta per la fascia di rispetto laterale alle vie statali non potrebbe in nessun caso riferirsi alle zone interne al piano regolatore;
Considerato che l'opposizione Istituto Romano dei Beni Stabili (2) deve essere respinta conformemente a quanto precisato per quella delle sorelle Cappelli, delle quali ripetono i motivi di opposizione;
Considerato che l'opposizione Purtina italiana Società per azioni (3), con la quale si richiede una particolare utilizzazione della fascia di rispetto ad oriente della via Cassia, non dà luogo a provvedere poiché la richiesta in essa contenuta si riferisce all'attuazione del piano che è di competenza del Comune;
Considerato che l'opposizione Società edilizia Vigna Clara (5) deve essere respinta, anche a prescindere dalla sua irricevibilità in quanto prodotta fuori termine, poiché la diversa soluzione proposta per il piazzale di confluenza delle vie Cassia e Flaminia (piazzale Tuscania), con riduzione degli spazi destinati alla viabilità, contrasta con le esigenze urbanistiche della zona;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il voto n. 668 emesso dalla Commissione per il piano regolatore generale di Roma nell'adunanza del 12 febbraio 1957;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni sorelle Cappelli (1) e (4), Istituto Romano dei Beni Stabili (2), Società edilizia Vigna Clara (5), con non luogo a provvedere per l'opposizione Purfina italiana Società per azioni (3), è approvato, con le prescrizioni e lo stralcio di cui in narrativa, il piano particolareggiato n. 151 di esecuzione della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima, il perimetro del piano particolareggiato n. 120.
È approvata altresì la variante al piano particolareggiato n. 120 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952.
Il piano sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 1000, in una planimetria catastale in iscala 1: 1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI ZOLI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 109. - RELLEVA