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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1157

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Terapia fisica e riabilitazione". Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 1

Art. 190. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in terapia fisica con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in terapia fisica e riabilitazione.
Art. 191. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 192. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai tre anni di corso non dovrà essere superiore a quindici (cinque allievi per anno di corso).
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
Art. 193. - Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso.
Art. 194. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.
È inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi, l'internato presso la clinica.
Gli allievi hanno doveri di permanenza presso l'istituto durante le ore della sua attività con presenza giornaliera in ambulatori e in reparti di terapia fisica e di degenza.
Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi che in qualità di assistenti o di aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti della stessa specialità in università ed ospedali di I e II categoria.
Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica ortopedica possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la fisioterapia e riabilitazione (neurologia, centri di recupero spastici, fisiopatologia respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.).
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Art. 195. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:
1° Anno:

Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
Fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).
2° Anno:

Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno);
Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);
Massoterapia e terapia manuale;
Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
Idroterapia e balneoterapia.
3° Anno:

Elettroterapia ed elettrologia;
Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.
Art. 196. - Le materie facoltative, qui di seguito elencate, potranno essere distribuite nel 2° e nel 3° anno a seconda delle necessità della scuola previa approvazione del consiglio di facoltà:

Elettromiografia;
Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
Rieducazione respiratoria;
Riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
Psicologia e psicopatologia della riabilitazione;
Medicina assicurativa;
Rieducazione nei disturbi della vista;
Climatoterapia;
Problemi della riabilitazione geriatrica;
Riqualificazione professionale.
Art. 197. - Per accedere ai corsi successivi al primo è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 57. - SCIARRETTA