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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (044U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1945
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-2-1945

Art. 1

Alberto di Savoia

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1940, n. 1518;

Riconosciuta la necessità di elevare limiti di autorizzazione di spesa contenuti nell'art. 3 della legge suddetta 21 ottobre 1940, n. 1518;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

articolo unico.

I limiti di spesa, stabiliti nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, sono sestuplicati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Soleri

Visto, il guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 50. - Petia