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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 1296

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il conseguimento del diploma in statistica sono aggiunti i seguenti:
Analisi matematica;
Geometria analitica;
Calcolo delle probabilità.
Gli articoli 32 e 33, concernenti abbreviazioni di corso per i laureati di altri corsi di laurea che intendono iscriversi al corso di laurea in lettere, e gli articoli 36 e 37, concernenti abbreviazioni di corso per i laureati di altri corsi di laurea, che intendono iscriversi al corso di laurea in filosofia sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Neuropsichiatria infantile" e "Bioacustica".
Art. 62. - All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: "Istituto di semeiotica chirurgica".
Art. 80. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:
Analisi numerica;
Analisi non lineare;
Equazioni differenziali;
Magnetofluidodinamica;
Metodi di approssimazione;
Ricerca operativa (1);
Teoria dell'informazione (1);
Teoria dell'ottimizzazione (1).
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Calcolo delle probabilità" è contraddistinto da una chiamata (1).
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti i seguenti:
Analisi numerica;
Analisi non lineare;
Equazioni differenziali;
Magnetofluidodinamica;
Metodi di approssimazione;
Ricerca operativa (1);
Teoria dell'informazione (1);
Teoria dell'ottimizzazione (1).
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Calcolo delle probabilità" è contraddistinto da una chiamata (1).
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti:
Analisi non lineare;
Equazioni differenziali;
Magnetofluidodinamica;
Metodi di approssimazione;
Ricerca operativa (1);
Teoria dell'informazione (1);
Teoria dell'ottimizzazione (1).
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Calcolo delle probabilità" è contraddistinto da una chiamata (1).
Nello stesso elenco l'insegnamento di cibernetica e teoria dell'informazione è soppresso.
Gli insegnamenti contraddistinti dalla chiamata (1) hanno carattere ambivalente, sia fisico che matematico.
Gli insegnamenti contraddistinti con asterisco sono ad indirizzo fisico.
Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
Algebra (*);
Analisi dei sistemi;
Analisi numerica (*);
Biofisica;
Biologia molecolare;
Calcolo delle probabilità (1);
Calcolatori elettronici;
Cibernetica;
Elettronica quantistica;
Istituzioni di algebra (*),
Istituzioni di analisi superiore (*),
Istituzioni di fisica matematica (*);
Logica matematica (*);
Metodi di approssimazione (*);
Metodi per il trattamento delle informazioni;
Metodi statistici;
Misure nucleari;
Ricerca operativa (1);
Teoria dei campi;
Teoria dei gruppi (per fisici);
Teoria dell'informazione (1).
Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:
Acustica;
Calcolo delle probabilità (*);
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Elettrotecnica;
Epistemologia e metodologia;
Fisica dei fluidi;
Fisica terrestre (geofisica);
Geodesia;
Geologia;
Mineralogia;
Ottica;
Semiconduttori;
Sismologia Strutturistica;
Tecnica del vuoto;
Teoria delle reazioni nucleari;
Termodinamica.
Gli insegnamenti contraddistinti dalla chiamata (1) hanno carattere ambivalente, sia fisico che matematico.
Gli insegnamenti contraddistinti con asterisco sono ad indirizzo matematico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 196. - CARUSO