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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1434

Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/1993)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  4-5-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme per il reinserimento dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

(Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria)


I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei, familiari i quali, per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, facciano valere le condizioni indicate nell'art. 1 della legge medesima e negli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, possono, a domanda, ottenere la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.