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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988, n. 564

Regolamento sul trattamento economico spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1989
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  26-1-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, il quale dispone che agli esperti dei tribunali di sorveglianza è attribuito il trattamento economico assegnato agli esperti di cui all'art. 80, quarto comma, della medesima legge;
Rilevato che per il trattamento economico degli esperti il citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 pone espressamente il principio della proporzione dell'onorario alle singole prestazioni effettuate;
Considerato che per l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'indennità spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza deve essere equiparata, quanto all'ammontare ed al suo modo di determinazione, all'onorario stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;
Rilevato che per taluni esperti i compensi sono fissati, in via ordinaria, in L. 20.000 per ora e, relativamente a quelli che svolgono attività in alcuni istituti penitenziari delle isole minori, in L. 22.000 per ora;
Considerato che l'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza deve corrispondere all'attuale misura ordinaria di L. 20.000, non ricorrendo per essi condizioni tali da giustificare retribuzioni di importo differenziato;
Tenuto conto che, per il principio di equiparazione del trattamento economico spettante agli esperti di cui al citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 ed agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, anche per questi ultimi deve essere adottato il criterio di calcolo della indennità in funzione del numero delle ore, o delle frazioni di ora superiori ai trenta minuti, di effettiva prestazione lavorativa resa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza spetta una indennità di L. 20.000 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai trenta minuti, di effettivo esercizio della loro funzione.