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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1150

Modificazioni al testo unico delle leggi sulle servitù militari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente "Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari", è modificato come segue:
"In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla, presente legge".