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REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2423

Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie. (033U2423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  6-6-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto n. 860 in data 28 maggio 1922, che detta norme per la concessione del permesso dì ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie;
Visto le modificazioni successivamente apportate al precitato Regio decreto con i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, 19 luglio 1924, n. 1256 e 18 febbraio 1926, n. 474;
Ritenuta l'opportunità di riordinare le norme suddette, tenendo conto delle odierne esigenze tecnico-marinaresche, e di estenderle alle Isole italiane nell'Egeo;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il presente decreto riguarda l'approdo, in tempo di pace, di navi da guerra di Stati non belligeranti nei porti ed ancoraggi nazionali e di quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.