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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1274

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in S. Giovanni Bianco.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'ente comunale di assistenza di San Giovanni Bianco gestisce l'ospedale civile del predetto comune;
Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, n. 2950, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di S. Giovanni Bianco è stato classificato ospedale generale di zona;
Visti i verbali in data 19 febbraio 1969 e 10 marzo 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in S. Giovanni Bianco (Bergamo), è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da:
Immobili:
a) edifici, non ancora censiti in catasto, formati da due corpi di fabbrica, di cui il primo in piano seminterrato e tre piani fuori terra, con una volumetria complessiva di mq. 1765,4;
b) area edificatoria: metri quadrati 7.620, individuati dai mappali numeri 321, 2927, 2932/ B, 3216/ A, 3308/ C, 322/ B e metri quadrati 3990, individuati dai mappali numeri 306 e 320;
Mobili: mobili, attrezzature, arredi etc. specificatamente indicati nell'elenco allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;
Passività: mutui, per la quota parte non ancora estinta, contratti per l'ampliamento e completamento di opere e per l'acquisto di attrezzature ospedaliere.
Il medico provinciale di Bergamo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 140. - CARUSO