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DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 (in G.U. 27/12/2004, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2006)
Testo in vigore dal:  11-11-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.