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DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n. 238

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia ((e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare)).

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 2004, n. 263 (in G.U. 09/11/2004, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  11-9-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato
1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.
2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.
3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.
6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.