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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004, n. 230

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-2004
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  21-9-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, ed in particolare l'articolo 15;
Ritenuta la necessità di aggiornare l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di impiego di sostanze alimentari
1. L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è sostituito dal seguente:
«Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, così recita:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.». L'art. 11, così recita:
«Art. 11 (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719). - 1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'art. 15 del regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo, se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, contiene la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. Il testo dell'art. 15 è riportato nelle note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
«Art. 15. - L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.
Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.
Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'art. 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, è da quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».