stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (11G0212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2011
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  21-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 55-octies, inserito dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di trattamento di dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 20 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
- La legge 10 gennaio 1957, n. 3 (Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5.
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento di dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- L'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 55-octies del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - (Art. 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
«Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.».