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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1969, n. 1269

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644, concernente l'ospedale civico "G. Ferrari", con sede in Ceprano.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1968, n. 1644, con il quale l'ospedale "G Ferrari", con sede in Ceprano (Frosinone), è stato dichiarato ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto l'art. 1 del regio decreto 29 ottobre 1925, con il quale il "Pio ricovero dei vecchi" di Ceprano, è stato fuso in unico ente con il locale "Ospedale civico Ferrari", nonché l'art. 3 dello statuto dell'ospedale, approvato con il citato regio decreto 29 ottobre 1925, dal quale risulta che l'ente ha per scopo anche di ricoverare e mantenere a proprie spese i vecchi poveri, d'ambo i sessi, nati a Ceprano e privi di mezzi di sostentamento;
Considerato, pertanto, che l'ospedale civico "G. Ferrari" di Ceprano, perseguendo altri scopi oltre l'assistenza ospedaliera deve annoverarsi tra gli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anziché tra gli enti di cui al primo comma dello stesso art. 3;
Considerato che occorre procedere alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civico "G. Ferrari" di Ceprano, seguendo la procedura stabilita dall'art. 5 della citata legge n. 132, per cui si ritiene necessario procedere alla revoca del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644, con il quale l'ospedale civico "G. Ferrari", di Ceprano (Frosinone), è stato dichiarato ente ospedaliero, è revocato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 117. - CARUSO