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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 550

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/4/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  12-4-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripiananento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto ed, in particolare, l'articolo 5, che prevede l'emanazione di un regolamento di amministrazione e contabilità;
Considerato che lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso nell'adunanza delle sezioni riunite del 18 febbraio 1999;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997 e del 26 luglio 1999;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 maggio 1998 e del 3 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione dei servizi amministrativi contabili
1. L'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolata in centrale e periferica.
2. In attesa della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in sede centrale, l'attività amministrativa e contabile è svolta dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
3. In sede periferica detta attività è espletata dal comandante delle scuole centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria.
4. L'attività amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e portuali viene espletata del locale comando provinciale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto":
"Art. 5 (Norme di amministrazione e contabilità). - 1.
Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) abrogato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 109 (Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".