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REGIO DECRETO 19 dicembre 1895, n. DCCXLII (742)

Portante premi per l'industria della tessitura della seta. (9500742R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1897)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  25-4-1897
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regio decreto in data 4 agosto 1895, n. 183 (parte supplementare);
Riconosciuta l'opportunità che l'industria della tessitura serica sia compresa nel concorso a premi al merito industriale aperto col regio decreto suddetto;
Viste le domande di industriali dirette ad ottenere che il termine del concorso medesimo sia prorogato per dar tempo ad essi di prepararvisi degnamente;

Sulla

proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle industrie contemplate dall'art. 2 del regio decreto 4 agosto 1895, n. 183 (parte supplementare), che aprì il concorso a premi al merito industriale è aggiunta l'industria della tessitura della seta, per la quale sono istituiti i seguenti premi:

Al merito industriale

Una grande medaglia d'oro con diploma;

Due medaglie d'oro di 1ª classe con diploma;

Quattro medaglie d'oro di 2ª classe con diploma;

Otto medaglie d'argento con diploma;
((1))


Alla cooperazione industriale

Una medaglia d'oro, con diploma di cooperazione industriale;

Una medaglia d'argento con il premio di L. 150;

Due medaglie di bronzo con il premio di L. 100 ciascuna.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 21 marzo 1897, n. XCII (92) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai premi al merito industriale stabiliti coi Nostri decreti del 4 agosto e 19 dicembre 1895, n. CLXXXIII e n. DCCXLII (parte supplementare), sono aggiunti i seguenti:
Quattro grandi medaglie d'oro, con diploma d'onore;
Quattro medagli d'oro di 1ª classe, con diploma;
Tredici medagli di bronzo con diploma".