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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 359

Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2022)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  26-11-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, recante approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 12 febbraio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento
che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Capo

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Generalità
1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) così recita: "1. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica".