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DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 267

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/11/2006
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-11-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonché il parere del consiglio regionale della regione Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

2. Ferme restando le competenze dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in esecuzione dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i beni demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono trasferiti alla regione.
3. Una commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a far parte del demanio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in ordine alle cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.
4. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal trasferimento alla regione, effettuato secondo le disposizioni del presente articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a servizi di competenza statale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Parisi, Ministro della difesa

Amato, Ministro dell'interno

Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1949, n. 121, supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, è il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 39. - Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della giunta regionale compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonché le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare. Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura delle Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.
Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale passeranno alla Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.".
- Il testo dell'art. 826 del codice civile, è il seguente:
"Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni). - I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.".