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DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 277

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2005, n. 4 (in G.U. 21/01/2005, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2012)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;
Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;
Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1


(Ente Ordine Mauriziano di Torino).

1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.
((2))
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1349) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277".
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AGGIORNAMENTO (3)

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2012, n. 277 (in G.U. 19/12/2012 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive".