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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n. 294

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

note: Entrata in vigore del decreto:17/1/2003. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/2003)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-10-2003
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1 gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerato che lo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Destinatari delle agevolazioni
1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
((le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383))
, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici.
((
2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.
))