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REGIO DECRETO 23 settembre 1937, n. 2641

Modificazione dell'art. 51 del regolamento di Sanità marittima. (037U2641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1938
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-3-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1926, con il quale viene data approvazione nel Regno all'Accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari sulle patenti di sanità e all'Accordo internazionale concernente la soppressione delle patenti di sanità, stipulati a Parigi il 22 dicembre 1934-XIII;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 51 del regolamento di Sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, è modificato come segue:

« Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocità di trattamento, è obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanità delle navi dirette a porti italiani ».