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REGIO DECRETO 22 dicembre 1861, n. 397

Col quale gli Impiegati ed Agenti delle Dogane soppresse col Decreto Reale 6 novembre 1861 sono autorizzati a percevere il loro stipendio sino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione. (061U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))