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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1714

Modifica dell'art. 4, lettera q), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491, riguardante le norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-7-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 4, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491, riguardante norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, è modificato come appresso:
q) accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione assicurativa ai fini dell'art. 27, lettera b) della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo di cui all'art. 25 della legge, affinchè il Fondo stesso se ne possa avvalere per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT MORO - MATTARELLA - COLOMBO - LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966

Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 127. - VILLA