stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 dicembre 1915, n. 1956

Col quale viene prorogata la durata in carica dei componenti i Consigli provinciali di sanità ed i Consigli amministrativi degli ordini dei sanitari. (015U1956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  16-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Con i poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Ritenuta la necessità, conseguente allo stato di guerra, di rinviare la rinnovazione dei Consigli provinciali di sanità e dei Consigli amministrativi degli ordini dei sanitari oltre i termini normali fissati dalle disposizioni in vigore;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I membri dei Consigli provinciali di sanità nominati per il triennio 1913-1915, i componenti i Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari eletti per il biennio 1914-1915, e i rappresentanti degli Ordini stessi nel Consiglio superiore di sanità nominati per il biennio 1914-1915 resteranno in carica oltre il termine rispettivamente fissato dagli articoli 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e 6 e 7 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei sanitari e fino a nuova composizione.