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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 448

Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/07/1999)
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata dall'Economic Council of Europe, ECE, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;
Considerata la necessità di procedere all'emanazione delle norme regolamentari per l'attuazione della citata legge n. 67 del 1979, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del regolamento, salve disposizioni contrarie, si intende per:
a) Convenzione: la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67;
b) Amministrazione: il Governo della Parte contraente sotto la cui autorità vengono approvati i contenitori. Per l'Italia si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.);
c) Ente tecnico: un organismo autorizzato dall'Amministrazione a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
c.1) tali enti tecnici sono:
c.1.1) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c.1.2) Registro italiano navale;
c.1.3) Ferrovie dello Stato, Società di trasporti e servizi per azioni;
c.1.4) Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
c.2) con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 4, possono essere autorizzati altri enti tecnici ad effettuare le funzioni suddette;
d) contenitore:
d.1) un mezzo di trasporto:
d.1.1) di carattere permanente e, di conseguenza, di adeguata resistenza al fine di consentirne un uso ripetuto;
d.2.1) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per mezzo di una o più modalità di trasporto;
d.3.1) progettato per essere fissato o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine opportuni blocchi d'angolo, come definiti alla lettera e);
d.4.1) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 14 mq (150 piedi quadrati), ovvero di almeno 7 mq (75 piedi quadrati) se il contenitore è provvisto di blocchi d'angolo superiori;
d.2) il termine contenitore non comprende né i veicoli, né l'imballaggio, comprende invece i contenitori trasportati su telai;
e) blocchi d'angolo: un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori o inferiori del contenitore per consentirne la movimentazione, l'impilaggio o il fissaggio;
f) contenitore nuovo: ogni contenitore la cui costruzione è stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della Convenzione o posteriormente a tale data;
g) contenitore esistente: ogni contenitore che non è un contenitore nuovo;
h) carico: articoli e merci, di qualunque natura, trasportati nei contenitori;
i) proprietario: il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, ovvero il locatario o il depositario, se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assume la responsabilità del proprietario per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo del contenitore, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
l) approvazione: il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione, o il singolo contenitore, offre le garanzie di sicurezza previste dalla Convenzione;
m) approvato: approvato dall'Amministrazione;
n) tipo di contenitore: il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione;
o) contenitore di serie: ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato;
p) prototipo: un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o sono costruiti in serie;
q) massima massa lorda operativa o R: la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico;
r) tara: la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso;
s) massa utile massima ammissibile o P: la differenza tra la massa massima lorda operativa e la tara;
t) trasporto internazionale: un trasporto, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio di due Paesi diversi, di cui almeno uno è un Paese al quale la Convenzione è applicabile. La Convenzione si applica anche allorché una parte del tragitto fra due Paesi ha luogo sul territorio di un Paese al quale la Convenzione è applicabile;
u) autorità addette ai controlli: gli uffici doganali responsabili dei controlli alle frontiere, le autorità marittime, nonché gli agenti addetti alla vigilanza nelle zone portuali ed aeroportuali, e nella circolazione stradale e ferroviaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 3 della legge 3 febbraio 1979, n. 67 (in Gazzetta Ufficiale n. 61 - supplemento ordinario del 2 marzo 1979) così recita:
"Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo.
2. Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale.
3. Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione".
- Il D.M. 21 dicembre 1984, in Gazzetta Ufficiale n. 335 del 28 dicembre 1984, ha così disposto:
"Gli enti competenti all'approvazione ed al rilascio del certificato di approvazione per i contenitori di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67, sono i seguenti:
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i contenitori costruiti secondo le norme dell'Unione internazionale delle ferrovie (U.I.C.);
Registro italiano navale".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale n. 214 - supplemento ordinario del 12 settembre 1988), così recita:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".