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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. 423

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  20-12-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Sentite le parti sociali interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il comma 3 dell'art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) è il seguente:
"3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 142 del 2001, si veda in nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 con l'elenco delle attività lavorative richiamato all'ultimo comma, è il seguente:
"Art. 1. - Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli:
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori.
L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Elenco delle attività lavorative esercitate anche promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del presente decreto:
1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:
a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);
b) di merci per conto terzi [autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili];
3) attività preliminari e complementari:
a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;
b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili;
4) attività accessorie alle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
5) attività varie:
servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili".
- Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, reca: "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970".