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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1966, n. 1351

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  6-4-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nella Tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 29 è sostituita dalla seguente:
29 - Sopratassa di trasporto aereo:
L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali,
vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno,
titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di
accreditamento del postagiro, avvisi di ricevimento
e di pagamento) per ogni 5 gr. o frazione........... L. 10
A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella
categoria L.C. per ogni 30 gr. o frazione........... " 10
Pacchi - sopratassa:
fino a 1000 grammi.................................. " 220
per ogni 500 grammi o frazione in più............... " 110

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg. 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.