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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123

Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2009
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  21-8-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed, in particolare, gli articoli 7, comma 2, e 12, comma 2;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo e dell'8 giugno 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente capo ha per oggetto:
a) le disposizioni organizzative per gli organi centrali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;
b) la determinazione della dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta medesima.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogato).
- La legge 1° marzo 2005, n. 32, reca: Delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 12, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
«Art. 7 (Organizzazione e funzionamento ). - Omissis.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali.».
«Art. 12 (Organizzazione e funzionamento). - Omissis.
2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249:
«Art. 2-quater (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284). - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;
b) all'art. 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: «e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e l'ultimo periodo sono soppressi;
c) all'art. 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;
d) l'art. 11 è abrogato;
e) all'art. 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.».