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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 1208

Approvazione delle modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  4-6-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1 ottobre 1951, n. 1362, con il quale il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'Ente suddetto, in data 21 febbraio 1953, con la quale si modifica il testo degli articoli 1 e 6 dello statuto;
Vista l'istanza in data 9 marzo 1953, con la quale il citato Consorzio chiede l'approvazione delle modifiche stesse;
Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 1 luglio 1953 ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 21 febbraio 1953, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 1


Art. 6. - Possono far parte del Consorzio tutte le cooperative di produzione e lavoro dell'Emilia costituite legalmente ed iscritte nei registri prefettizi delle rispettive province.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI RUBINACCI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 10. - CARLOMAGNO