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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. 1523

Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-7-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1967

SARAGAT MORO - PASTORE - TAVIANI - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO - SPAGNOLI - ANDREOTTI - BOSCO - NATALI - BO - MARIOTTI - CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla corte dei conti, addì 15 giugno 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 56. - GRECO