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LEGGE 30 ottobre 1989, n. 354

Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore della legge: 7/11/1989
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-11-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 948/1982, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1› gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.
La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano à termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.
Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.
Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:
1) formazione del personale diplomativo e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;
2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;
3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.
Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.
Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.
Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri".