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LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344

Provvedimenti in favore dei profughi italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  15-11-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Familiari a carico
1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.
2. La qualità di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 763/1981 reca: "Normativa organica per i profughi".
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".