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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1166

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 371, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il primo e il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia, ad eccezione della scuola in igiene e medicina preventiva alla quale possono essere ammessi anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per gli orientamenti di laboratorio e di sanità pubblica), in ingegneria civile (per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera), in scienze naturali e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica)". "L'ammissione a tutte le scuole di specializzazione avviene per titoli ed esami".
Art. 375 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specializzazione sono fissate, per tutte le scuole di specializzazione, come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 tassa di iscrizione quali fuori corso. . . . . . . . . . L. 5.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia".
Art. 380 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunto il n. 29 relativo alla istituzione della scuola di specializzazione per medici laboratoristi:
n. 29 - Scuola per medici laboratoristi che conferisce il diploma di specialista in analisi cliniche di laboratorio.
Art. 381 - l'ordinamento della scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva" è integrato con il seguente nuovo comma:
"Oltre i laureati in medicina e chirurgia, possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per gli orientamenti di laboratorio e di sanità pubblica), in ingegneria civile (per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera), in scienze naturali e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica)".
Nello stesso articolo l'ordinamento della scuola di specializzazione in "Medicina nucleare" è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentasei per i tre anni di corso.
Nello stesso articolo l'ordinamento della scuola di specializzazione in "Oncologia" è modificato nel senso che tra le materie previste al terzo anno è incluso l'insegnamento di "Radiologia" (diagnostica e terapia dei tumori).
Nello stesso articolo è aggiunto l'ordinamento della scuola di specializzazione per "Medici laboratoristi" di cui all'art. 380.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi (durata del corso: anni tre)

1° Anno:
Fisiologia;
Patologia generale;
Chimica biologica generale;
Batteriologia generale;
Nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche;
Tecnica di prelevamenti;
Tecniche di laboratorio.

2° Anno:
Batteriologia speciale;
Chimica biologica applicata;
Fisico-chimica applicata;
Parassitologia e tecniche relative;
Micologia.

3° Anno:
Nozioni di statistica biologica;
Nozioni di immunochimica applicata;
Virologia e tecniche relative;
Microscopia clinica;
Immunologia e tecniche relative;
Identificazione di tracce biologiche;
Tecnica ematologica di laboratorio.

Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di 60.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 56. - SCIARRETTA