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LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490

Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio.

note: Entrata in vigore della legge: 3-12-1993
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  3-12-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANCINO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 415/1993, poi modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e suc- cessive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione.
2-bis. - Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto".