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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n. 231

Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-7-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la convenzione OIL n. 179 del 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano il collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e sono finalizzate, in attuazione dei principi stabiliti in materia dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, alla razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.
2. Il presente regolamento disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo. Per l'arruolamento dei lavoratori marittimi extracomunitari resta fermo quanto previsto dalla legislazione speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Republica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006: «Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297».

Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente:
«4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.».

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2000, n. 154), è il seguente:
«4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.».
- Gli articoli da 113 a 135 del Codice della navigazione fanno parte del Titolo IV che recita: «Del personale della navigazione». Gli articoli 125 e 126 del citato Codice della navigazione sono stati abrogati dal presente decreto.
- Il testo del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 (Repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare), convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1925, n. 149.
- Il testo della legge 16 dicembre 1928, n. 3042 (Istituzione di «uffici movimento ufficiali» della marina mercantile presso le capitanerie di porto), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1929, n. 7.
- Il testo del decreto del Ministro della marina mercantile 22 novembre 1968 (Istituzione del comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della marina mercantile), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1969.
- Il testo della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- Il testo della legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 (Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584 (Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1994, n. 67.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 181 del 2000, si vedano le note alle premesse.