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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1619

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-3-1949

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31 ottobre 1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 10 ottobre 1931, n. 1329; 22 ottobre 1931, n. 1754; 22 ottobre 1932, n. 2090; 26 ottobre 1933, n. 2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 10 ottobre 1936, n. 2498; 27 ottobre 1937, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350; 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Vedute le proposte relative alle modifiche formulate dall'Università predetta;
Considerata la particolare necessità di approvare le modifiche anzidette;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma una "Scuola di perfezionamento" in storia della medicina.
Pertanto lo statuto dell'Università di Roma viene ulteriormente modificato come segue e la relativa numerazione degli articoli dello statuto viene modificata conformemente a quanto risulta dalle modifiche apportate.
Scuola di perfezionamento in storia della medicina.
Art. 378. - La scuola ha la durata di due anni e ad essa verranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Potranno essere ammessi, a giudizio del Consiglio della scuola, anche coloro che sono in possesso di altre lauree.
Art. 379. - La scuola ha sede presso l'Istituto di storia della medicina dell'Università di Roma.
Art. 380. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare durante il biennio i corsi ufficiali delle lezioni e le relative esercitazioni.
Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:
1) storia della medicina generale;
2) evoluzione delle dottrine mediche e specialità connesse;
3) storia della chirurgia e della sua tecnica;
4) evoluzione del pensiero biologico;
5) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici;
6) medicina primitiva e medicina popolare;
7) bibliografia, biblioteconomia e storiografia;
8) cultura umanistica;
9) metodologia documentaria.
Art. 381. - Gli esami di profitto sono così ripartiti:
Alla fine del 1° anno (primo gruppo):
1) storia della medicina generale;
2) medicina primitiva e medicina popolare;
3) bibliografia, biblioteconomia, storiografia;
4) cultura umanistica;
5) metodologia documentaria.
Alla fine del 2° anno (secondo gruppo):
1) evoluzione delle dottrine mediche e specialità connesse;
2) storia della chirurgia e della sua tecnica;
3) evoluzione del pensiero biologico;
4) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici
Art. 382. - Gli iscritti che desiderano compiere ricerche nell'Istituto debbono provvedere alle relative spese.
Art. 383. - Al termine di due anni, chi avrà frequentato regolarmente i corsi ed avrà superato gli esami delle singole materie, dovrà presentare per conseguire il diploma una dissertazione scritta su di un argomento della specialità e sostenere un esame pratico dinnanzi ad una Commissione, formata da almeno cinque insegnanti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1948

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949

Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 85. - CARLOMAGNO