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LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1163

Elevazione del limite di spesa previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevato a L. 4.800.000.000.