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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  16-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.