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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474

Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2024)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-2-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;
Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Autorizzazione alla circolazione di prova
1.
((L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, esclusivamente ai seguenti soggetti:))
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
((
1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.
))
((
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis.
L'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità.
))
((
2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
))
((
3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
))
((
4. La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.
))
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.