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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2001, n. 390

Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 29-10-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 2001, n. 444 (in G.U. 27/12/2001, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, recante disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al predetto titolo VIII;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per assicurare la disponibilità delle aree su cui insistono interventi giunti alla fase conclusiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 2005, n. 26, ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 1) che "È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219".